La possibilità di spostamento degli automobilisti per effettuare il cambio gomme è sempre consentita.

Milano, 10 novembre 2020 – Sul sito del Governo è stata pubblicata oggi nelle FAQ una risposta che è aderente a quanto ipotizzato dalle Associazioni della Filiera.

(http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone)

Domanda: si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Risposta: Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.

Gli automobilisti possono dunque andare dal gommista ed acquistare gli pneumatici in quanto tali prodotti rientrano nelle vendite al dettaglio ammesse nell’allegato 23. Inoltre essendo il montaggio e smontaggio degli pneumatici una attività artigianale assimilabile quelle produttive, non è soggetta a restrizione.

Tutto ciò premesso si ritiene che gli automobilisti possano recarsi ad effettuare acquisti, sostituzioni o manutenzione degli pneumatici presso il loro gommista di fiducia in qualsiasi parte d’Italia anche successivamente al 15 novembre. Si tratta di uno stato di necessità per adempiere a specifici obblighi di legge, che non possono essere derogati. In ogni caso, dopo il 15 novembre l’automobilista dovrà attenersi alle restrizioni previste dalle Ordinanze e quindi disporre di catene a bordo nel tragitto per arrivare presso il Rivenditore Specialista.

Il DPCM del 3 novembre 2020 introduce misure restrittive, simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia, a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020. Il principio regolatore (vedi art.1) è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli spostamenti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

Per le zone con uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (vedi art.3), comunemente dette area “rossa”, gli spostamenti delle persone sono regolati dall’art.3 comma 4, lettera a):

“È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.” Tale DPCM sospende le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune attività come individuate nell’allegato 23, tra cui compare anche l’attività riconducibile al commercio di pneumatici. Il DPCM consente altresì la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici. A ciò si aggiunga quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale che prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre, rispettando così le Ordinanze emesse da più della metà delle province d’Italia e dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale.

Conclude Fabio Bertolotti – Direttore di Assogomma“Andare dal gommista è consentito per ragioni di sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge. È una operazione indispensabile che deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie. Il primo fondamentale consiglio è quello di fissare un appuntamento per evitare assembramenti e presentarsi dotati di dispositivi di protezione”.