All’esito delle ultime notizie pubblicate sui Media in questi giorni ed a seguito delle inesatte dichiarazioni dell’ex Consigliere di Ac Prato, Alessandro Sanesi relative alla regolamentazione dei rapporti fra i Soci e le rispettive competenze nel Club durante la scorsa stagione, è opportuno fare chiarezza definitivamente; anche perché riteniamo che probabilmente, i tifosi e gli sponsor, non abbiano avuto totale o completa conoscenza dell’accordo fra l’attuale Presidente e Op, oppure se ne siano dimenticati.

Contestualmente all’atto di cessione del 51% delle quote di Ac Prato ad Orgoglio Pratese da parte di Paolo Toccafondi e Paul France Srl, a tale scopo, sono stati firmati dalle parti i patti parasociali, concordati preventivamente con Alessandro Sanesi in qualità di consigliere e rappresentante degli sponsor.
Di seguito gli articoli dei patti parasociali, riguardanti le questioni affrontate:

DELEGHE GESTIONALI

2.4 Le Parti inoltre si impegnano, in ogni caso, a far sì che Paolo TOCCAFONDI, una volta nominato componente del Consiglio di Amministrazione secondo le pattuizioni e le modalità previste nei precedenti punti del presente articolo, ricopra sempre – nei limiti di quanto consentito dalle legge applicabili – la carica di Amministratore Delegato e che, in particolare, allo stesso siano delegate, con pieni poteri ed in via esclusiva (salvo il disposto di cui all’art. 2381 comma 3 cod. civ.), almeno le attribuzioni che a quest’ultimo risultano essere stata conferite con atto del 16.7.2014.
Inoltre, le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società conferisca – con riferimento alle operazioni di gestione ordinaria riguardanti il tesseramento ed il trasferimento di calciatori e dello staff tecnico della prima squadra – delega con firme congiunte al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato Paolo TOCCAFONDI.

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 5
Circolazione delle partecipazioni sociali
OP si obbliga – per un periodo di 5 anni a partire dalla data della sottoscrizione della presente Scrittura – a non vendere o trasferire a terzi per atto inter vivos, in qualsiasi modo, neppure parzialmente, le proprie partecipazioni al capitale sociale nella Società,  ivi incluse le azioni che verranno da OP acquisite in futuro in qualunque modo, salvo che la relativa vendita o trasferimento sia espressamente consentita da tutti gli altri Partecipanti.

Art. 6
Opzione di acquisto (“call option”)
6.1 Qualora PF e PT, anche disgiuntamente, ricevano un’offerta scritta da parte di un terzo – che abbia ad oggetto l’acquisto di almeno il 51% del capitale sociale della Società per un prezzo non inferiore ad Euro 60.000,00 – agli stessi è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 codice civile il diritto di opzione di acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta da OP nella Società. Tale opzione di acquisto, che avrà efficacia per un periodo di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Scrittura (salvo il disposto di cui al successivo art. 8), potrà essere esercitata – al verificarsi della condizione di cui sopra – da parte di PF e/o PT inviando a OP una comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell’offerta da parte del terzo.
6.2 Le Parti concordano che il soggetto terzo dovrà soddisfare gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti nel Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n.189/A del 26.3.2015. In ogni caso i Partecipanti convengono che il terzo dovrà essere in grado – sulla base di una valutazione complessiva riservata a PT e PF – di aumentare il potenziale economico della Società offrendo al club l’opportunità di raggiungere prestigiosi risultavi sportivi.
6.3 Il prezzo di esercizio dell’opzione è di Euro 52.000,00, il quale dovrà intendersi comprensivo anche del corrispettivo per la concessione del diritto di opzione. Le Parti dichiarano espressamente di ritenere congruo tale prezzo alla luce degli interessi vantati dalle stesse e dei reciproci impegni assunti nel complessivo contesto negoziale.

9.2 In caso di violazione da parte di OP delle pattuizioni previste nella presente Scrittura agli articoli 5 e 6, OP sarà tenuto al pagamento in favore degli altri Partecipanti di una penale pari a complessivi 1 milione di Euro per ciascuna violazione salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Dalla lettura appare del tutto evidente che il socio di minoranza e Ad Paolo Toccafondi avesse in capo a sé tutte le deleghe operative oltre alla libera ed esclusiva facoltà di cedere e per cui trattare la cessione dell’intero pacchetto azionario di Ac Prato Spa, esercitando “l’opzione di acquisto” di cui all’art. 6 per i 5 anni successivi alla stipula del presente accordo. Tale facoltà come si evince non era invece concessa al socio di maggioranza Orgoglio Pratese al quale era fatto espresso divieto di cedere autonomamente la propria quota nello stesso arco temporale come da art.5.
Su sollecitazione dell’attuale socio di minoranza Orgoglio Pratese di comune accordo si ritiene necessario un ulteriore chiarimento per mettere fine alla ridda di voci incontrollate sul valore di acquisto di Ac Prato Spa
Premettendo che all’esito della trattativa intercorsa con il Dott. Corradi, alla data odierna NESSUNA OFFERTA per l’acquisto totale o parziale delle azioni di Ac Prato Spa è mai stata fatta pervenire ai Soci, la proprietà ribadisce ancora una volta, ove ce ne fosse ancora necessità, di essere disponibile a cedere ad Alessandro Sanesi, ad altro soggetto da lui rappresentato o ad altro soggetto parimenti credibile, tutto il pacchetto azionario del club al valore di 0 Euro al netto dei debiti e dei crediti maturati.

Paolo Toccafondi
Presidente Ac Prato

Simone Storai
Amministrare Delegato Orgoglio Pratese

UFFICIO STAMPA